Gli alberi nei contratti agricoli
Se nel Medioevo le aree coltivate rappresentavano poco più che isole circondate da grandi estensioni di boschi e di paludi, con il Rinascimento gli alberi acquisiscono sempre più un valore economico.
Le piante partecipano ora a modificare il paesaggio e vengono utilizzate in modo diverso rispetto al passato. Sono datate 1492 alcune leggi che regolano l'attività agricola: sono previste pene severe per chi taglia abusivamente gli alberi o compie furti campestri, così come è vietato il pascolo dei suini nel castello e cominciare a vendemmiare in agosto.
Interessanti, sempre per quel che riguarda gli alberi, alcune norme contenute in contratti di locazione di terreni agricoli; "El conduttore sia tenuto ogni anno far piantare in essa possessione 25 arbori con le sue vide" dice ad esempio uno di questi regolamenti. Il conduttore non può neppure tagliare "li cavazzi delli arbori scalvadizzi per fare foglia de bestie" e dovrà pagare "la pena di mezzo scudo" se contravverrà a questo capitolo. Al termine della locazione dovrà inoltre rendere conto di tutti gli alberi esistenti all'inizio del contratto e per ogni albero mancante, o perché si è seccato o perché è stato tagliato, dovrà pagare ; "l'estima de due periti, a elegersi dalle parti" stabilirà il prezzo. In alcuni contratti viene anche specificato a quanto ammonta il valore di una pianta: "gli alberi di legno forte come sono olmi, oppi (Acero campestre), mori (Gelso) noce et simili de anni 3 costano 4 scudi l'uno, con la vite 6 scudi". Minore è il prezzo degli alberi "dolci", cioè salesi (Salice) e piope (Pioppo) e simili che valgono 2 scudi e con la vite 4.
Sappiamo che vengono fatte anche altre distinzioni tra gli alberi a seconda che abbiano o no la "cima" che siano "vitati o non vitati", (ricordiamo che la vite era sostenuta dagli alberi nella famosa piantata padana), e che siano piccoli o grandi. Venivano fornite spesso indicazioni su quali piante da frutto dovevano essere coltivate: noce, pero, melo, fico e susino erano gli alberi che andavano per la maggiore. Singolare infine la norma che proteggeva anche le piccole superfici boscate limitrofe al podere; al conduttore era infatti fatto espressamente divieto di "tagliare macchia alcuna che sia dietro strade o argini".