Gli alberi nella mezzadria
Gli Statuti del 1311 consentono di
delineare la figura del mezzadro, quali sono le sue mansioni, i suoi diritti,
ma soprattutto i suoi doveri, in funzione dell'ambiente in cui si trova
ad operare.
Oltre ad abitare in modo continuativo nelle case del padrone con tutta la famiglia e dover lavorare ed arare la terra tre volte l'anno prima della semina, seminarla, zapparla e mondarla deve, quando necessario, "chiuderla con siepi e fossati". Questa ultima operazione che oggi definiremmo "ecologica" risponde non solo alla necessità di delineare i confini della proprietà, ma permette di sfruttare come risorsa le varie specie vegetali ed animali che abitano la siepe. "I mezzadri devono inoltre zappare le vigne due volte all'anno e zappare al piede gli alberi fruttiferi...E' fatto obbligo per lui curare i "salici" onde averne pertiche e legni per vigne e siepi, dividendo il superfluo con il padrone, custodire la corte e le clausure con siepi e fossati" si può di nuovo leggere in altri punti che rimarcano l'importanza della siepe alberata e degli alberi da frutta.
Anche un altro albero è considerato indispensabile: il Salice; si impone al conduttore di " piantare ogni anno 50 salici ricevuti dal padrone e curarne la crescita". Il salice, soprattutto il Salice bianco, ma anche altre specie tuttora presenti sul nostro territorio, veniva capitozzato, il tronco cioè tagliato a due o tre metri di altezza, in modo che ogni anno "buttasse" nuovi rami che venivano utilizzati appunto per legare la vite o per ricavarne pertiche e forcelle.
Anche adesso in campagna è possibile vedere praticare sui salici, dagli ultimi "vecchi contadini "rimasti, questo tipo di operazione; lungo i "nostri fossi" il salice governato a capitozza caratterizza ancora il paesaggio. Altro dovere importante del mezzadro, inserito negli Statuti, è quello di " non incidere piante senza il consenso del padrone". Forse a quei tempi si nutriva maggior rispetto per le piante visto che "l'omissione parziale o totale di queste norme sarà punita con la multa di venti soldi reggiani, di cui metà all'accusatore". Adesso chi segnala danni arrecati alle piante non viene ascoltato o considerato un rompiscatole!.