GAZZETTA UFFICIALE N.257 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 03 11 1998
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 10 settembre 1998, n. 381.
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana.
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
d'intesa con
IL MINISTERO DELLA SANITA'
e
IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera
a), n. 15), il quale dispone, tra l'altro, che il Ministero
dell'ambiente d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero
delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa
i tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo
anche conto delle norme comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita' nel quale,
pur
condividendosi l'esigenza di una politica cautelativa che individui
obiettivi di qualita' anche al di la' dell'adozione di limiti di
esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state
manifestate perplessita', in considerazione dell'attuale stato di
conoscenza scientifica, nei riguardi dell'adozione di misure piu'
restrittive specifiche per l'esposizione a campi modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessita' di riservare misure piu' cautelative
perlomeno
nei casi in cui si possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici
per tempi prolungati, da parte di recettori sensibili non esposti
per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del
7 maggio 1998, con il quale si esprime parere favorevole allo schema
di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte di modifica,
rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo
4, comma 2, in quanto renderebbe meno certa e sicura la tutela della
popolazione per effetti a lungo termine conseguenti ad esposizione
prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400,
del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite
di
esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al
funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra
i 100 Khz e 300 Ghz.
2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si
applicano
ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
Art. 2.
Definizione ed unita' di misura
1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto
e le
corrispondenti unita' di misura sono riportate in allegato A che,
unitamente agli allegati B e C, e' parte integrante del presente decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli
dei
campi elettrici, magnetici e della densita' di potenza, mediati su
un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di
tabella 1.
Tabella 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE
AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Frequenza f Valore efficace Valore efficace Densita' di
potenza
(MHz) di intensita' di di intensita' di dell'onda piana
campo elettrico campo magnetico equivalente
E (V/m) H (A/m)
(W/m elevato a 2)
- - - -
0,1 - 3 60 0,2 -
> 3 - 3000 20 0,05 1
> 3000 - 300000 40 0,1 4
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da piu' sorgenti,
la
somma dei relativi contribuenti noralizzati, definiti in allegato B,
deve essere minore dell'unita'.
Art. 4.
Misure di cautela ed ebitettivita' di qualita'
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione
e
la relativa realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra
100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu'
bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto
dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza
di
edifici abitati a permaneneze non inferiori a quattro ore non devono
essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza,
mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo
umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6V/m per il campo
elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati
e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 Ghz, 0,10 W/m(elevato a)2
per
la densita' di potenza dell'onda piana equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le
provincie autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli
impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei
limiti
di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma,
il raggiungimento di eventuali obbiettivi di qualita', nonche' le attivita'
di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche
in
collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze
loro assegnate.
Art. 5.
Risanamenti
1. Nelle zone abitative o sedi di attivita' lavorativa per lavoratori
non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla
popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo
3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di
risanamento
a carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed i tempi di
esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni
e provincie autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente
artivolo 4, comma 3.
2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito dell'attivita'
di
risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato
C.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
p. Il Ministero dell'ambiente
Calzolaio
p. Il Ministero della sanita'
Bettoni Brandani
p. Il Ministero delle comunicazioni
Vita
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 250
Allegato A
DEFINIZIONI ED UNITA' DI MISURA
----> Vedere Allegato a Pag. 11 della G.U. <----
Allegato B
MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3
e dei valori di cui all'articolo 4, comma 2, le intensita' dei campi
elettromagnetici possono essere determinate mediante calcoli o
mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano
prevedere valori di campo elettrico o mangetico che superano 1/2 dei
limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, e' acquisito
il valore misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite
secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi
internazionali
oppure indicate da Enti ed Associazioni, anche stranieri, di riconosciuta
competenza.
Valori normalizzati delle misure
In presenza di piu' sorgenti, il limite complessivo di esposizione
e' 1,
da ottenere come somma dei contributi normalizzati delle singole sorgenti:
tali contributi sono determinati dividendo il quadrato del valore misurato
del campo elettrico oppure del campo magnetico per il quadrato del
valore
limite corrispondente, oppure per le frequenze comprese fra 3 Mhz e
300 Ghz,
dividendo la densita' di potenza per il corrispondente valore limite.
La procedura da seguire per la riduzione a conformita' e' descritta
nell'
Allegato C.
----> Vedere Allegato a Pag. 13 della G.U. <----
-----------
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 6, lettera a), n. 15), dell'art. 1,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni
e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il
seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le
seguenti
funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiorequenze compatibili con la salute
umana
e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.
Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita'
e con
il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita'
e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro
sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche
delle norme comunitarie".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", e'il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie
di competenza del Ministero o di autorita' sottordinate al Ministero,
quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie
di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali,
fermo restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".